Il Grappolo Wine Bar Crotone
Il Grappolo Wine Bar Crotone
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC " CIRO' "


Art.1 Denominazione
[1] La denominazione di origine controllata <Cirò> è riservata ai vini rosso o rosato e bianco che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art.2 Vitigni ammessi
[1] I vini < Cirò > rosso e rosato devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Gaglioppo.
[2] Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve proveniente dai vitigni Trebbiano toscano e Greco bianco presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5% del totale delle viti.
[3] Il vino <Cirò> bianco deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Greco bianco.
[4] Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dal vitigno Trebbiano toscano presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti.

Art.3 Zona di produzione uve
[1] Le uve devono essere prodotte nelle zone di produzione appresso indicate che comprendono in tutto i territori dei comuni di Cirò e Cirò marina ed in parte i territori dei comuni di Melissa e Crucoli.
[2] Tali zone sono così delimitate:
[3] Prima zona: da sud la linea di confine parte dal mar Jonio (Torre Melissa) risale i torrente Perticara fino all'altezza del primo affluente di sinistra che percorre sino a raggiungere la provinciale per Melissa che attraversa per raggiungere l'acquedotto del Lese; segue questi fino al gruppo di case (all'altezza di Palazzina Caparra); da quì seguendo la strada che le attraversa raggiunge la quota 45 da dove in linea retta, attraverso la Valle di Casa, passa per la quota 96 e raggiunge il confine comunale tra Cirò Marina e Melissa.
[4] Segue quindi il confine comunale di cui sopra in direzione di Timpa Bianca fino in prossimità di quota 166 da dove prende il sentiero verso sud ed il crinale che si affaccia su Serra Basilisca passando per le quote 204, 199 e 139, in prossimità di quest'ultima segue il sentiero che costeggia Serra Alivento ed arriva a quota 221 da dove in linea retta attraversa Serra Alivento fino a raggiungere quota 174 e la strada provinciale per Melissa che segue fino a quota 111 da dove in linea retta passa per quota 174 e raggiunge quota 107 attraversando così Serra di Cattica e Serra Graveda. Da quota 107 verso sud passando per le quote 210 e 229 raggiunge quota 214 sul confine comunale tra Melissa e Strongoli, segue tale confine fino a quota 340 sulla strada provinciale Strongoli-Melissa in prossimità di Cozzo Granatello.
[5] Verso nord prosegue per la strada provinciale Melissa-Strongoli fino al bivio di Melissa. A tale bivio prende la strada per S.Nicola dell'Alto fino a quota 443 in prossimità di C.Muzzonetti; da tale quota in linea retta verso nord passa per quota 358 fino a raggiungere il confine comunale tra Melissa e Carfizzi e segue questo fino alla confluenza dei tre confini comunali di Melissa, Cirò e Carfizzi, di quì segue il confine ovest del comune di Cirò fino a raggiungere la confluenza del confine comunale di Crucoli che segue costeggiando la Serra di Cardacchio e prosegue fino a M. Lelo da dove segue verso nord il confine tra le provincie di Catanzaro e Cosenza costeggiando la Serra di Pipino fino in prossimità della quota 107 da dove segue una linea spezzata in direzione sud-est che passa attraverso le quote 228, 227 (contrada Lelo e contrada Sindaco); da quota 227 segue il sentiero fino a raggiungere il T.Lelo che attraversa per procedere in direzione della quota 206 e seguire l'impluvio tra Lelo e Canalaggia fino ad intersecare una linea retta tra le quote 128 e 145, linea che segue verso nord-ovest fino a quest'ultima quota; da quì procede sempre nella stessa direzione seguendo una linea spezzata passante per le quote 145, 109, 123. Attraversa la strada Umbriatico-Crucoli e prosegue in linea fino a quota 181.
[6] Dalla quota 181 attraversa il Cammarero ed il Carinello passando per le quote 132, 81, 84, 143 fino a raggiungere il sentiero che passa tra il Carinello ed il Colle Schino, costeggia ad est quest'ultimo seguendo il medesimo sentiero fino ad inserirsi nella strada che costeggia il torrente Sorvito, prosegue quindi lungo tale strada fino al bivio all'altezza della quota 55, dopo di che segue il corso del T.Sorvito, abbandonandolo dopo aver percorso l'ansa in prossimità di quota 38 per congiungersi alla strda di bonifica Crucoli-strada statale 106.
[7] Segue in direzione sud la strada di bonifica passando alle pendici di Timpa del Ronzo e costeggiando il torrente Sorvito fino a raggiungere a quota 80 (Cugnalicchio); di quì segue il corso d'acqua affluente del T.Sorvito che passa per le quote 83 e 84 e si congiunge alla strada che attraversa la località Carponetto dove, oltrepassata alle pendici la quota 135 e raggiunto l'impluvio, abbandona la strada per prendere il sentiero che costeggia il corso d'acqua fino a raggiungere la quota 171 tra Rorià e Porro; da quì, in direzione nord-est segue il sentiero che costeggia le località Rorià e Pontalemina, passando per le quote 142, 228 e raggiunge S.Leo (q.302); da S.Leo in linea retta raggiunge a nord-est, passando per la quota 181, il Carafuno di Cacciapica e lo segue fino alla foce. Dalla foce del Carafuno di Cacciapica la zona è delimitata verso sud dal mare Jonio fino al torrente Perticara.
[8] Seconda zona: sita nel comune di Crucoli, e delimitata ad est dalla provinciale Torretta-Crucoli partendo dal ponte sito in prossimità dell'acquedotto del Lese q.59 nella zona di Mad.na di Manipuglia. Segue tale strada in direzione di Crucoli costeggiando l'acquedotto del Lese fino all'incrocio q.180; da tal punto segue la strada secondaria e successivamente il sentiero fino al T.Giardino costeggiando C.Scaglia. Risale quindi il T.Giardino fino all'atezza di q.143, quindi in direzione ovest segue una linea spezzata passante per le quote 143, 379, 324; da quì segue il sentiero che costeggia Cozzo du Lampo, abbandona quindi il sentiero all'altezza della quota 365 per seguire una linea retta in direzione di Cozzo di Caposerra (q.352). Dal Cozzo di Caposerra prosegue verso nord passando per le q.240 e 148; da quest'ultima segue il sentiero in direzione est fino a raggiungere il fosso d'impulvio portante le acque del Frasso che scorre tra Serra Cavallo e Le Monache, segue tale corso d'acqua fino a q.61. Da tale punto segue una linea spezzata verso sud-sud est passando per le quote 194, 155 e 88, attraversa il T.Giardino prosegue verso le quote 134 e 59 sulla strada Torretta-Crucoli.
[9] Terza zona: Sita nel comune di Crucoli in località Piano di Mazza, è delimitata partendo da est sulla strada di bonifica Crucoli stra statale 106 all'altezza della q.33, segue il sentiero verso sud passa per la quota 27 giunge al fontanile, prosegue quindi sempre lungo il sentiero fino a q.87 per giungere al corso d'acqua portante le acque del Frasso; ridiscende tale corso d'acqua fino all'altezza della q.17, percorre verso est il sentiero fino a raggiungere tale quota e ridiscende in direzione sud, sempre percorrendo il sentiero, fino a raggiungere la strada statale Crucoli-strada statale 106 (q.33).

Art. 4 Viticoltura
[1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "Cirò" rosso rosato e bianco devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
[2] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
[3] E' vietata ogni pratica di forzatura.
[4] La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini <Cirò> rosso e rosato non deve essere superiore ai quintali 115 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino <Cirò> bianco non deve essere superiore ai quintali 135 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
[5] Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
[6] A detti limiti, anche in annate eccezzionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
[7] La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il <Cirò> rosso e rosato ed al 72% per il <Cirò> bianco.
[8] Qualora la resa uva-vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.
[9] La regione Calabria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltivazioni, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5 Vinificazione
[1] Le operazioni di vinificazione nonchè quelle di conservazione e di invecchiamento del vino < Cirò > rosso devono essere effettuate nell'interno delle zone di produzione delimitate nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se solo in parte compresi nelle zone di produzione delimitate.
[2]  Il vino < Cirò > rosso  non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo all'annata di produzione delle uve.
[3] Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcalometrico volumico minimo naturale di 12 per i vini < Cirò > rosso e rosato e di 10,5 per il vino < Cirò> bianco.
[4] Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6 Caratteristiche dei vini al consumo
[1] I vini di cui all'articolo 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

<  Ciro' rosso >:
Colore: rosso rubino;
Odore: gradevole, delicato, intensamente vinoso;
Sapore: secco, corposo, caldo, armonico, vellutato con l'invecchiamento;
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,5%;
Acidità totale minima: 5 per mille;
Estratto secco netto minimo: 20 per mille. 

<  Ciro' rosato >:
Colore: rosè più o meno intenso;
Odore: delicato e vinoso;
Sapore: secco, fresco, armonico e gradevole;
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12,5%;
Acidità totale minima: 5 per mille;
Estratto secco netto minimo: 17 per mille. 

<  Ciro' bianco >:
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
Odore: vinoso e gradevole;
Sapore: secco, armonico, delicato, vivace e caratteristico;
Titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;
Acidità totale minima: 5 per mille;
Estratto secco netto minimo: 16 per mille. 

[5] E' facoltà del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7 (Classico, Superiore e Riserva)
[1]  Al vino <Cirò> rosso proveniente da uve prodotte e vinificate nei territori comunali di Cirò e Cirò Marina è riservata la qualifica aggiuntiva di <classico>. 
[2]  I vini <Cirò> rosso  e <Cirò> rosso classico proveniente da uve che assicurano un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 13 e che all'atto dell'immissione al consumo abbiano un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di 13,5 possono fregiarsi della qualificazione <Superiore>.
[3]  I vini <Cirò> rosso superiore, e <Cirò> rosso classico superiore che siano stati sottoposti ad un invecchiamento non inferiore a due anni possono portare in etichetta la qualificazione <riserva>. Il periodo di ivecchiamente decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.
[4]  Sulle bottiglie o altri recipienti contenente i vini <Cirò> di cui all'art. 1 può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile. Tale indicazione è obbligatori per la tipologia riserva.

Art. 8 Etichettatura
[1]  Alla denominazione di origine <Cirò> è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi <Extra>, <Fine>, <Scelto>, <Selezionato> e similari.
[2]  E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
[3]  E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche   che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
 
Art. 9 Penalità     
[1]  Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata <Cirò> rosso, rosato e bianco, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.