DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOC " S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO"
Art.1 Denominazione [1] La denominazione di origine controllata <S. Anna di Isola Capo Rizzuto> è riservata ai vini rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art.2 Vitigni ammessi [1] I vini < S. Anna di Isola Capo Rizzuto> devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti dai seguenti vitigni nella percentuale appresso indicata: Gaglioppo dall'40 al 60%; Nocera, Nerello Mascalese, Nerello Cappuccio, Malvasia nera, Malvasia bianca e Greco Bianco da soli o congiuntamente, dal 40 al 60% con una presenza massima di vitigni di uve bianche non superiore al 35% del totale.
Art.3 Zona di produzione uve [1] Le uve destinate alla produzione dei vini <S. Anna di Isola Capo Rizzuto> devono essere prodotte nella zona appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Isola Capo Rizzuto e parte dei comuni Crotone e Cutro. [2] Tale zona è così delimitata:partendo a nord del cimitero di Crotone sulla costa il limite segue una retta in direzione nord-est e attraversata la quota 26 raggiunge, ad ovest di monte Viscovatello, la strada per C. Chiusa Piccola e lungo questa, verso nord, raggiunge tale località a quota 13 sulla strada per Crotone. Da quota 13 segue in direzione nord-ovest una retta fino ad incrociare la strada statale n. 106 in prossimità del km 246,100 all'incrocio di tale strada con la linea ferroviaria, segue quest'ultima verso nord fino all'altezza del C. Vela (quota 18) da dove prosegue lungo una retta in direzione nord-ovest sino ad incrociare la strada statale n. 107 alla quota 14 in prossimità del km 180,300, lungo la quale prosegue verso ovest sino nelle adiacenze del km 178,500 raggiungendo il punto di incrocio con la strada per C. Domenica, la percorre in direzione ovest sino ad incrociare il confine comunale, tra Crotone e Scandale, segue questi verso sud-ovest fino a quota 35 in località Mezzaricotta. E a quota 35 prosegue verso sud per il sentiero che passa per le quote 41 e 38 e costeggia la C. Giancavallera, fino a raggiungere la quota 42 sulla linea ferrata della calabro-lucana. Da quota 42 segue il sentiero che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Papanice, dopo aver attraversato la località Scarano. Da Papanice segue la provinciale verso sud-ovest sino a raggiungere il confine di Cutro che segue verso sud fino a quota 178 in località Scirocchello da dove in linea retta verso sud raggiunge la ferrovia Crotone-Reggio Calabria alla quota 63 (località Manca della Chiesa), quindi lungo la linea ferroviaria, in direzione ovest raggiunge all'imbocco della galleria di Cutro, da dove segue la strada che in direzione sud passa per le quote 129 e 206 supera C. Rocca, attraversa la strada statale Ionica (n. 106) raggiunge la provinciale Cutro Campolongo, lungo questa verso sud, raggiunge il km. 7 da dove prosegue on direzione sud-ovest per il crinale che si affaccia sul Serra del Monte, passando per le quote 202, 193 e 188 fino a congiungersi con la provinciale Cutro-Campolongo in prossimità della quota 185. Segue tale strada verso sud sino all'altezza della quota 167, località Ceneracchio. Da quì segue una retta verso ovest che, attraversata la quota 167 raggiunge il sentiero che costeggia a nord-ovest Manche della Pietra, lo percorre in direzione ovest sino ad incrociare il corso d'acqua, superato di circa 350 metri il confine di Crotone, risale verso nord il corso d'acqua in località Porcheria fino a raggiungere, di poco superata la quota 36, la strada per Vota Bizzarra che segue verso nord raggioungendo quota 41 in quest'ultima località. Prosegue quindi verso sud-ovest lungo il corso d'acqua che costeggia il burrone Cavaliere sino a raggiungere la ferrovia, che segue verso sud e superata la stazione S. Leonardo di Cutro, incrocia a quota 121 il corso d'acqua che attraversa Valle del Dragone e lungo tale torrente raggiunge la costa. Segue quindi la costa verso est e poi verso nord sino ad incontrare, in prossimità di Crotone, il punto di inizio della delimitazione.
Art. 4 Viticoltura [1] Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini "S. Anna di Isola Capo Rizzuto", devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. [2] Sono pertanto da considerarsi esclusi, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 i vigneti male esposti ed umidi. [3] I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. [4] E' vietata la pratica di forzatura a mezzo dell'irrigazione. [5] La resa massima di uva per la produzione dei vini <S. Anna di Isola Capo Rizzuto> non deve essere superiore ai q.li 120 di uva per ettaro di coltura specializzata. Fermo restando i limiti massimi sopraindicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite. [6] A detti limiti anche in annate eccezzionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% il limite massimo. [7] La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per i vini <S. Anna di Isola Capo Rizzuto>.
Art. 5 Vinificazione [1] Le operazioni di vinificazione per i vini di cui all'art. 1 devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi, anche se solamente in parte, nella zona di produzione delimitata nel precedente art.3. [2] Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11,5. [3] Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Art. 6 Caratteristiche dei vini al consumo [1] I vini <S. Anna di Isola Capo Rizzuto> rosso e rosato, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Colore: Rosso rosato più o meno carico; Odore: vinoso, caratteristico; Sapore: asciutto, armonico, rotondo; Gradazione alcoolica minima complessiva: 12; Acidità totale minima: 6 per mille; Estratto secco netto minimo: 18 per mille.
[2] E' in facoltà del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7 Etichettatura [1] Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi <Extra>, <Fine>, <Scelto>, <Selezionato> e similari. [2] E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. [3] E' consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3, e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Art. 9 Penalità [1] Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata <S. Anna di Isola Capo Rizzuto>, vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
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